Vi ricordate la gara S.Arcangelo-Passignano persa da entrambe? Accolto il ricorso, la partita si ripete...

12.03.2024 09:00 di  Redazione Perugia24.net   vedi letture
Fonte: Antonello Menconi
Vi ricordate la gara S.Arcangelo-Passignano persa da entrambe? Accolto il ricorso, la partita si ripete...

Verrà ripetuta la gara Sant'Arcangelo-Passignano dello scorso 11 febbraio 2024 e data persa per 0-3 ad entrambe le squadre in prima istanza dal Giudice sportivo. La Corte sportiva di appello territoriale ha deciso per la ripetizione. dopo che i due club avevano presentato reclamo e questo è stato accolto. Vediamo nel dettaglio la decisone:

Dall’esame degli atti ufficiali di gara, incluso il rapporto del Commissario di campo, emerge che al 35’ del secondo tempo, a seguito di un episodio di gioco, si è scatenata una mischia che ha coinvolto tesserati delle due squadre, alcuni dei quali non identificati, con adozione da parte dell’Arbitro del provvedimento disciplinare dell’espulsione nei confronti di due calciatori dell’una e dell’altra compagine che si sono colpiti reciprocamente (come da separata delibera della Corte adottata in data 01.02.2024). Il Direttore di gara, non ricevendo ausilio da parte dei dirigenti delle due squadre nel riportare la calma, ha ritenuto non vi fossero più le condizioni, anche per assenza della forza pubblica, per portare a termine la partita e ne ha decretato la fine, rientrando negli spogliatoi. Ciò posto, la Corte osserva che, sulla base della giurisprudenza di settore, affinché le gare possano subire interruzioni definitive durante il loro svolgimento, a causa di violenze od altro, è necessario che tali episodi si siano concretizzati in un serio pericolo per l’incolumità degli ufficiali di gara o per i tesserati presenti ed è altresì necessario che l’Arbitro non sia stato in grado di fronteggiare tale situazione, verificando l’impossibilità di giungere alla normale conclusione della gara dopo aver fatto ricorso a tutti i mezzi a sua disposizione. In particolare, la giurisprudenza sportiva ha affermato che “nel caso in cui la direzione tecnica della gara venga turbata momentaneamente da proteste o da atteggiamenti ribelli e indisciplinati di calciatori o di altri tesserati, il decretare la fine anticipata della competizione…non corrisponde ad una reale situazione di pericolo e si rivela come proiezione di uno stato d’animo dell’arbitro esageratamente preoccupato o timoroso”.