Clamoroso! Si rigioca la partita perchè l'arbitro era tesserato per una squadra avversaria!

Clamoroso provvedimento del Giudice sportivo della Figc dell'Umbria Fabrizio Domenico Mastrangeli, che ha disposto la ripetizione della partita del campionato regionale juniores Città di Castello-Pievese visto che l’arbitro, Giovanni Biagini, non avrebbe potuto dirigere la gara in quanto tesserato per una squadra, il Cerbara, partecipante al medesimo campionato. Considerando che il regolamento dispone che all’Arbitro con doppio tesseramento non è concesso dirigere gare dei gironi delle competizioni in cui sia iscritta una squadra facente capo alla propria società e che nella giurisprudenza (v. Corte Sportiva di Appello Territoriale - C.R. Lombardia - Comunicato n.31 del 24 ottobre 2024) è stato affermato che “La disposizione di cui all’art. 40 comma 1 ter delle NOIF preclude inequivocamente che l’Arbitro con il doppio tesseramento (calciatore e Arbitro) possa essere designato per la direzione di gare a cui prenda parte una compagine della propria Società; anzi, il divieto posto dalla norma è ben più esteso, escludendo la possibilità che in tal caso l’Arbitro possa essere designato non solo per la direzione di gare ove sia impegnata una squadra della propria Società, ma addirittura in tutte le gare - anche fra altre squadre - “dei gironi delle competizioni” in cui sia iscritta una squadra facente capo alla propria Società. Da una parte, l’uso del plurale per i sostantivi “gironi” e “competizioni” esprime chiaramente il concetto che il divieto è esteso anche alla direzione di gare di altre squadre che competano in un girone ove ne sia iscritta una facente capo alla Società di i appartenenza dell’Arbitro; dall’altra parte, chiarisce senza possibilità di difforme interpretazione che la preclusione opera per tutte le squadre che a quella determinata Società facciano riferimento".