L'arbitro due mesi dopo conferma... "credo di aver commesso un errore" e la gara di Prima Categoria si ripete
Davvero sinolare quanto accaduto. Una gara da ripetere nel girone A di Prima categoria, ovvero Umbertide Agape-Valdipierle, disputata il 19 novembre 2023 e conclusasi con il risultato di 5-2. "La Corte Sportiva di Appello Territoriale del Comitato Regionale Umbria, costituita dall’Avv. Francesco Temperini, Presidente, dall’Avv. Maurizio Lorenzini e dal Rag. Riccardo Toccaceli, Componenti, nella sua riunione del 18 Gennaio 2024, ha assunto le seguenti decisioni: Il direttore di gara ha dichiarato a questa Corte di aver ammonito il portiere dell’Umbertide Agape F.C. al 32° del secondo tempo in quanto, mentre era in possesso del pallone a seguito di una parata, ritardava la ripresa del gioco. Ha precisato altresì di aver disposto la ripresa del gioco tramite “”rimessa da parte dell’arbitro”” invece di fischiare un calcio di punizione indiretto in favore del Valdipierle all’’interno dell’area di rigore dell’Umbertide Agape F.C., ove il portiere era posizionato. Ha ulteriormente precisato ”credo di aver commesso un errore”.
Ciò premesso questa Corte rileva quanto segue:
- Il comportamento dell’arbitro integra la violazione della regola nr.12 del Gioco del Calcio in quanto, effettivamente, nel caso in questione l’arbitro stesso avrebbe dovuto decretare il calcio di punizione indiretto a favore del Valdipierle da eseguirsi all’interno dell’area di rigore dell’Umbertide Agape F.C.;
- L’errore ha influito sul regolare svolgimento della gara, atteso che anche se non è probabile che a seguito del calcio di punizione indiretto all’interno dell’area di rigore dell’Umbertide Agape F.C. il Valdipierle avrebbe potuto segnare, l’evento è ragionevolmente possibile, così come è altrettanto ragionevolmente possibile che la Valdipierle avrebbe potuto anche pareggiare la gara, considerato il residuo tempo ancora a disposizione (13° minuti più recupero).
P.Q.M
In accoglimento del reclamo revoca l’omologazione del risultato della gara disposta dal G.S. decretandone la ripetizione.
Dispone restituirsi la tassa reclamo."