Incredibile San Sisto Calcio! La società fatta gestire da un soggetto non tesserato! Dura sentenza della Figc!

Fa scalpore la sentenza contro quel San Sisto che la scorsa estate non si era iscritto al campionato di Eccellenza, sostituito dal Tavernelle, che prese il suo posto.
Il Tribunale Federale Territoriale del Comitato Regionale Umbria, costituito dall’Avv. Francesco
Temperini, Presidente, dall’Avv. Paolo Cutini e dal Rag. Riccardo Toccaceli, Componenti, nella sua
riunione del 11 Gennaio 2024, ha assunto le seguenti decisioni:
Nel deferimento del Procuratore Federale della FIGC n. 15347/478pfi22-23/PM/fm del 13.12.2023.
NEI CONFRONTI DI
- ASD SAN SISTO;
Per rispondere degli addebiti di cui all’atto di deferimento al quale integralmente si rinvia.
FATTO
Con il provvedimento in epigrafe, ritualmente comunicato alle parti, il Procuratore Federale Interregionale
Avv. Paolo Mormando ha deferito avanti a questo Tribunale Federale Territoriale la ASD San Sisto.
All’udienza di trattazione del 11/01/2024 sono presenti: l’Avv. Eduardo D’Uva in rappresentanza della
Procura Federale della FIGC, nessuno è presente per la società deferita.
Dall’esame degli atti risulta evidente la sussistenza degli addebiti mossi alla ASD San Sisto per gli atti e
comportamenti posti in essere dai signori Giorgio Perini, Riccardo Lupatelli e Fabio Scarabattoli.
In particolare, risulta documentato che il sig. Giorgio Perini, all’epoca dei fatti oggetto del procedimento
presidente dotato di poteri di rappresentanza della ASD San Sisto, abbia affidato alla San Sisto 1966 ASD,
società non affiliata alla FIGC, l’incarico di gestire l’organizzazione logistico-strutturale, tecnica, finanziaria e
amministrativa funzionale allo svolgimento dell’attività sportiva e agonistica delle categorie di atleti della
società, dei campi e dei tornei da svolgersi su impianti e locali pertinenziali al campo sportivo di Via Donizetti,
nonché dell’attività di bar e ristorazione.
Tale incarico, siglato con scrittura privata del 28/6/2018, prevedeva la rinuncia da parte della ASD San Sisto
a qualsiasi pretesa economica connessa alle prestazioni rese dalla San Sisto 1966 ASD e con trasferimento in
capo a quest’ultima degli introiti derivanti dall’incasso delle quote di iscrizione al corsi di scuola calcio, dalle
operazioni di prestito degli atleti e dall’ingresso del pubblico ai campi, in tal modo trasferendo ad una società
terza, al di fuori delle modalità previste dall’art. 20 delle N.O.I.F., la titolarità della gestione dell’associazione
sportiva.
È altresì provato che il sig. Giorgio Perini e il sig. Riccardo Lupatelli, all’epoca dei fatti socio della ASD San
Sisto, abbiano, non solo non impedito, ma di fatto consentito che il sig. Fabio Scarabattoli, soggetto non
tesserato con la ASD San Sisto, si occupasse della gestione di tale società e delle sue attività, anche
direttamente connesse all’attività sportiva, dalla stagione sportiva 2018/2019 a tutt’oggi.
Quanto al sig. Scarabattoli, è documentato l’addebito di aver tenuto la condotta da ultimo descritta quale
soggetto non tesserato che ha svolto, all’interno e nell’interesse della ASD San Sisto, attività rilevante per
l’ordinamento federale ai sensi dell’art. 2, comma 2, C.G.S.
Palesi dunque le violazioni dell’art. 4, comma 1, del C.G.S. poste in essere dai soggetti sopra indicati, con ogni
conseguenza in ordine alla responsabilità diretta e oggettiva della società ASD San Sisto ai sensi dell’art. 6,
commi 1 e 2, del C.G.S..
Quanto al trattamento sanzionatorio, tenuto conto del fatto che su istanza della società deferita era stato
raggiunto e pubblicato in Comunicato Ufficiale l’accordo ai sensi dell’art. 126 C.G.S., accordo poi non
ottemperato, con conseguente risoluzione dello stesso, il Tribunale ritiene congruo applicare alla ASD San
Sisto l’ammenda di Euro 6.666,00.
Sentenza integrale depositata in Perugia il 18 gennaio 2024