Che storia! In Promozione partita persa 3-0 al Santa Sabina... ma che ha davvero ragione?

23.09.2023 00:02 di  Redazione Perugia24.net   vedi letture
Che storia! In Promozione partita persa 3-0 al Santa Sabina... ma che ha davvero ragione?

Nel girone A di Promozione il Giudice Sportivo Marco Brusco ha comminato la sconfitta (0-3) a tavolino al Santa Sabina nella gara contro il Padule, terminata invece, sul campo, con la vittoria per 2-0 del Santa Sabina alla prima giornata domenica 10 settembre. Come si legge anche su Eccellenzacalcio a firma di Nicola Agostini il Padule aveva presentato ricorso perché il Santa Sabina aveva schierato il numero 4 Riccardo Miccioni, classe 2008 e non in possesso dell’autorizzazione per prendere parte alla gara. Il Santa Sabina si era subito difesa sostenendo che si fosse trattato di un mero errore al momento della compilazione della lista è che il numero 4 fosse sì Miccioni ma non Riccardo, bensì Nicolò, classe 2006 e dunque autorizzato a prendere parte alla gara. A conferma di ciò, la società del Santa Sabina aveva presentato anche la dichiarazione del medico sociale Marcaccioli, intervenuto per soccorrere il numero 4 Miccioni, rimasto infortunato durante la gara. A precisa domanda, però, l’arbitro ha sostenuto di aver effettuato in maniera corretta il riconoscimento, sostenendo dunque che il numero 4 fosse proprio Riccardo Miccioni. Da qui la decisione del Giudice Sportivo di assegnare la vittoria a tavolino al Padule, che sale dunque a quota 3 dopo le prime 2 partite, mentre il Santa Sabina è ora ultimo a zero punti.

“In data 12 settembre 2023 – si legge nel Comunicato Ufficiale - la società Padule San Marco proponeva ricorso (regolarmente preannunciato) avverso la regolarità della gara, lamentando l'impiego, da parte del S.Sabina, di un calciatore non avente titolo a partecipare alla stessa (segnatamente il n. 4 Miccioni Riccardo) asseritamente non in possesso di autorizzazione FIGC. Chiedeva pertanto dichiararsi la punizione sportiva della perdita della gara, con il risultato di 0-3, a carico del S.Sabina. In data 15 settembre 2023, si costituiva in giudizio la Società S.Sabina (patrocinata dagli avv.ti Vossi e Lupattelli) la quale con memoria corredata da vari documenti e da una dichiarazione rilasciata dal medico sociale, contestava i motivi posti a fondamento del reclamo, evidenziando come- di fatto-si fosse trattato di un mero errore materiale concretizzatosi nella compilazione della Lista Calciatori, in quanto il calciatore realmente schierato in campo, andrebbe individuato in Miccioni Nicolò (avente titolo a partecipare alla gara) e non in Miccioni Riccardo.
Nei giorni successivi entrambe le società ribadivano le proprie ragioni mentre il direttore di gara, sollecitato al riguardo da questo giudice, faceva pervenire una dichiarazione in cui, sostanzialmente, confermava la regolarità del riconoscimento di tutti i calciatori effettuato prima della partita, ivi compreso quello di Miccioni Riccardo. Esaminato il referto arbitrale ed i relativi allegati, valutate le argomentazioni difensive delle parti, i documenti prodotti ed il chiarimento fornito dal direttore di gara, sussistono i presupposti per l'accoglimento del ricorso. Risulta, infatti, che la società Santa Sabina abbia schierato un calciatore, ossia Miccioni Riccardo, non avente titolo a partecipare alla gara. D'altro canto la dichiarazione di segno contrario resa dal medico sociale del S.Sabina, dottor Marcaccioli, sebbene meritevole di attenzione, non può scalfire quanto riportato nel referto arbitrale. Come noto, infatti, i rapporti degli ufficiali di gara, del commissario di campo e gli eventuali supplementi "fanno piena prova circa i fatti accaduti" (si cfr. art. 61 CGS). La dichiarazione fatta pervenire dall'arbitro in data 21 settembre 2023 (da considerare vero e proprio supplemento) ha confermato pienamente la partecipazione del Miccioni Riccardo alla gara. In particolare il direttore di gara così si è espresso: "Durante l'appello entravo nello spogliatoio eseguendo il riconoscimento di tutti i calciatori chiamandoli per cognome con gli stessi che mi rispondevano presentandosi e mostrando il loro numero di maglia. Per quanto concerne l'infortunio menzionato, a fine gara mi recavo dal n. 4 Miccioni Riccardo per chiedere delle sue condizioni di salute a causa dell'infortunio occorso durante la gara e per informarmi se avessi dovuto annotare nel referto di gara il fatto che sarebbe andato al pronto soccorso. Lo stesso mi replicava dicendo che mi diceva che per il momento non ci sarebbe stato bisogno poiché era solo un colpo".

Il ricorso, pertanto, deve essere accolto.
Per tali motivi, in accoglimento del ricorso proposto dalla società Padule San Marco.
DELIBERA
1) La punizione sportiva della perdita della gara, con il risultato di 0 -3 a carico della società S.Sabina;
2) La restituzione della tassa reclamo.

QUESTA LA NUOVA CLASSIFICA 
Calzolaro 6
N. Alba 6
Pievese 6
Pontevecchio 4
C. del Piano 4
V. Sangiustino 4
Padule 3
Montone 3
Pietralunghese 2
Selci Nardi 1
Marra 1
Grifo Sigillo 1
Pila 1
Piccione 1
Ventinella 0
S. Sabina 0