In Serie B ricorso della Sampdoria contro il taglio della mutualità: è un'estate di fuoco

29.07.2023 13:26 di  Redazione Perugia24.net   vedi letture
In Serie B ricorso della Sampdoria contro il taglio della mutualità: è un'estate di fuoco

L’approdo in Serie B, come già precisato più volte, pone diversi paletti da dover rispettare. Uno di questi è la decurtazione del paracadute, per le squadre di fascia C pari a 25 milioni di euro, nella misura del 10% (2.5 milioni di euro). Il taglio, previsto dal 2008 con la Legge Melandri, viene giustificato con la mutualità interna prevista dal Codice di Autoregolamentazione della Lega di Serie B. La Sampdoria ha presentato ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport per opporsi al pagamento. Il comunicato pubblicato sul sito ufficiale del CONI.

RICORSO – «Il Collegio di Garanzia dello Sport ha ricevuto un ricorso presentato dalla Unione Sportiva Sampdoria S.p.A. contro la Lega Nazionale Professionisti Serie B (LNPB) per la declaratoria di illegittimità della pretesa della LNPB di ottenere dalla odierna ricorrente, al momento della sua iscrizione al Campionato di Serie B e della conseguente adesione alla Lega stessa, il pagamento del “Contributo solidaristico a carico delle neo retrocesse in serie B”, come disciplinato dal Capo I, art. 3, e come ripartito secondo quanto previsto dal Capo II, art. 7, del Codice di Autoregolamentazione e, quindi, avverso la validità e per la declaratoria di nullità/annullamento/inefficacia, ed in ogni caso per la privazione e caducazione, degli effetti di tutto quanto previsto dagli artt. 3, Capo I e 7, Capo II, del Codice di Autoregolamentazione LNPB e delle relative deliberazioni che hanno introdotto le predette previsioni, nonché di tutti gli ulteriori atti e provvedimenti alla stessa antecedenti e/o conseguenti, presupposti, collegati e/o consequenziali, anche ove non conosciuti dalla Società ricorrente».

RICHIESTA – «La ricorrente, U.C. Sampdoria S.p.A., chiede al Collegio di Garanzia di accogliere il presente ricorso con declaratoria: 

– dell’illegittimità della pretesa della Lega Nazionale Professionisti Serie B di obbligarla, al momento della sua iscrizione al Campionato ed all’adesione alla Lega stessa, a provvedere al pagamento di “Contributo solidaristico a carico delle neo retrocesse in serie B”, come disciplinato dal Capo I, art. 3, e come ripartito secondo quanto previsto dal Capo II, art. 7, del Codice di Autoregolamentazione LNP Serie B;

– di nullità/annullamento/inefficacia, ed in ogni caso per la privazione di effetti, di quanto previsto dal Capo I, art. 3, e dal Capo II, art. 7, del Codice di Autoregolamentazione LNP Serie B, delle relative deliberazioni che hanno introdotto dette previsioni, nonché di tutti gli atti e provvedimenti alla stessa antecedenti e/o conseguenti, presupposti, collegati e/o consequenziali anche ove non conosciuti».