La formazione del massaggiatore massofisioterapista sportivo: audizione di Fabrizio Fornari presso la Regione Umbria

23.06.2016 10:28 di Redazione Perugia24.net   vedi letture
La formazione del massaggiatore massofisioterapista sportivo: audizione di Fabrizio Fornari presso la Regione Umbria

“Evidente la piena legittimità ed opportunità della formazione della figura del massaggiatore massofisioterapista, quale unica figura sanitaria, sebbene di formazione non universitaria ed ontologicamente diversa, per formazione e mansionario, dal fisioterapista, ad essere idoneamente preparata sulle tecniche del massaggio riabilitativo e sportivo”. È quanto ha sottolineato ieri, in Terza Commissione, presieduta da Attilio Solinas, il presidente del Consiglio di amministrazione dell'Istituto 'Fermi' Perugia srl (“Ente di formazione da anni accreditato ed autorizzato dalla Regione Umbria alla formazione di massaggiatori massofisioterapisti”), Fabrizio Fornari nel corso di una audizione, richiesta dallo stesso, in risposta a quanto emerso da una precedente audizione con i rappresentanti dell'Associazione italiana
fisioterapisti (Aifi) sulle 'problematiche inerenti le autorizzazioni per la
formazione della figura del massofisioterapista' e quindi sulle
“difficoltà incontrate dai fisioterapisti per la presenza di questa figura
professionale”. (http://goo.gl/xWbA3j)

Fornari ha spiegato che “il profilo della figura del massaggiatore
massofisioterapista (non vedente) viene riconosciuta già nel 1961 (legge n.
570) e tale legge risulta ad oggi pienamente vigente ed è stata ritenuta
espressamente 'non abrogabile'. La base normativa della figura può essere
individuata nella legge '403/1971' che ne riconosce il carattere di
professione autonoma e la cui piena vigenza ed efficacia è stata anche di
recente confermata dalla stessa Corte Costituzionale. In sostanza – ha
detto - la professione di massofisioterapista è praticata attraverso il
massaggio terapeutico, igienico, connettivale, estetico applicato allo sport,
svolgendo attività diretta per sua natura alla prevenzione, alla cura ed
alla riabilitazione dei pazienti. Con l'istituzione, nel 1994, dei corsi di
laurea in fisIoterapia il mansionario del massofisoterapista non è stato
assorbito da quello del fisioterapista poiché le figure rispondono a bisogni
assistenziali e di cura diversi. I corsi di formazione professionale, per
l'acquisizione della qualifica di massofisioterapista non vedente, a cui
possono iscriversi anche allievi vedenti – ha ribadito -, non rientrano tra
quelli soppressi dal decreto legislativo '502/1992'. Nel decreto viene citato
testualmente che 'soltanto alcune delle attività del fisioterapista
rientrano in quelle proprie del massofisioterapista' e che 'nelle strutture e
servizi sanitari della riabilitazione, pubblici e privati, una figura
professionale con formazione di livello non universitario nel settore della
riabilitazione motoria, analoga a quella del massofisioterapista, possa
soddisfare specifiche esigenze assistenziali che non richiedono
necessariamente l'attività professionale di un operatore con diploma
universitario quale il fisioterapista'. Anche la più autorevole
giurisprudenza amministrativa – ha aggiunto Fornari - ha più volte
chiarito, in modo definitivo, che quella del massaggiatore
massofisioterapista è figura sanitaria, configurata nei termini di cui al
cosidetto 'vecchio ordinamento' e non coinvolta dalla riforma sanitaria, con
particolare riferimento alla legge n. '403/71' che prevede un obbligo di
formazione specifica presso strutture accreditate ed autorizzate. Anche la
giurisprudenza più recente – ha concluso Fornari - conferma che la figura
del massofisioterapista 'svolge terapie che gli competono in ausilio
all'opera dei medici e secondo le istruzioni del sanitario'.