COSI' VA IL CALCIO/5 Rissa in campo nel campionato Allievi! Partita persa alle due squadre e maxi-squalifiche!

07.12.2017 19:07 di Redazione Perugia24.net   vedi letture
COSI' VA IL CALCIO/5 Rissa in campo nel campionato Allievi! Partita persa alle due squadre e maxi-squalifiche!

In occasione della gara Trestina-Collepieve, questi i fatti avvenuti e spiegati nel referto del giudice sportivo della Figc Marco Brusco. “Al 35º del secondo tempo, ricevuto il provvedimento di espulsione, il giocatore KOLPIRA QANI (n. 10 del Collepieve) con fare minaccioso si avvicinava all'arbitro ingiuriandolo, così da farlo indietreggiare e rifiutandosi fra l'altro di uscire dal campo; nel contempo l'altro giocatore REGA ENZO (n. 15 Collepieve) entrava nel terreno di gioco e colpiva ripetutamente con pugni e manate al volto ed al collo un calciatore avversario, innescando una gigantesca rissa (fatta di calci, schiaffi e pugni) che vedeva coinvolta la quasi generalità dei tesserati di entrambe le squadre; anche i dirigenti delle due Società entravano in campo e prendevano parte alla contesa; dopo circa tre minuti il citato KOLPIRA QANI si dirigeva verso le tribune per aggredire verbalmente alcuni tifosi della squadra avversaria (i quali, a loro volta, coprivano di insulti e minacce il predetto) scuotendo, fra l'altro, pericolosamente il cancello che delimitava il campo dalle tribune; "l'esempio" del KOLPIRA QANI veniva seguito da altri 4 o 5 calciatori del Collepieve, fra i quali si distingueva il citato REGA ENZO, il quale tentava di scavalcare il cancello nel tentativo di raggiungere detti tifosi (non riuscendovi solo per l'intervento di alcuni compagni di squadra); in tale frangente i citati calciatori del Collepieve ed i tifosi del Trestina si minacciavano, insultavano e sputavano reciprocamente; non riuscendo più a riportare la calma e constatato il venir meno delle condizioni minime per disporre la prosecuzione della partita, l'arbitro si vedeva costretto a decretare anzitempo la fine della partita; La responsabilità della rissa (con la conseguente impossibilità di portare al termine la gara) deve essere ascritta ad entrambe le squadre; pertanto, deve comminarsi la sanzione della perdita della gara a carico di entrambe le Società, le quali devono essere sanzionate, altresì, con la pena dell'ammenda per le violazioni commesse dai propri tesserati; sebbene sia ravvisabile una maggiore responsabilità nella Società Collepieve in quanto un proprio tesserato con la scellerata aggressione ha dato vita alla gigantesca rissa, nondimeno deve biasimarsi la condotta della Società Trestina, la quale ha reagito in modo assolutamente sproporzionato, in questo coadiuvata anche dai propri tifosi. Si delibera la sanzione della perdita della gara, con il risultato di 0-3, a carico di entrambe le Società (Collepieve e Trestina); L'ammenda di E. 1.000,00 a carico della Società Collepieve; L'ammenda di E. 900,00 a carico della Società Trestina; La squalifica per n. 8 giornate a carico di KOLPIRA QANI (n. 10 del Collepieve); La squalifica per n. 10 giornate a carico di REGA ENZO (n. 15 del Collepieve); la squalifica fino al 5/ 1/2018 per l'allenatore Fabrizio Fortuni del Trestina perché invitato dall'arbitro ad assumere un atteggiamento più corretto nei suoi confronti, ingiuriava, durante un'azione di gioco, lo stesso direttore di gara. Notificatogli il provvedimento di allontanamento, entrava nel terreno di gioco e avvicinatosi all'arbitro continuava a protestare”.